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Federazione Ornicoltori Italiani Onlus

Ducumentazione del Corso di abilitazione per il trasporto degli uccelli d'affezione
che si è tenuto il 30 gennaio 2010 in Via Pozzo n. 48 - Palermo
Presentazione
Il corso organizzato dal Raggruppamento Ornicoltori Siciliani con il patrocinio della Federazione Ornicoltori Italiani Onlus è dedicato agli allevatori/convogliatori della Sicilia iscritti a un'Associazione Ornitologica affiliata alla F.O.I.
Sono previsti due moduli gemelli, il primo si terrà il 30 gennaio 2010 presso la sede dell'Associazione Ornitologica Trinacria Onlus, in Palermo - Via Pozzo n. 48 (traversa di Via Beato Angelico), ed il secondo nel mese di giugno presso la sede dell'Associazione Ornitologica Messinese Onlus, in Messina Villa Dante (secondo un programma che sarà in seguito divulgato).
La sessione formativa nei confronti degli allevatori prevede un programma che inizierà alle ore 9:15 e terminerà alle 14:30
Al superamento del test finale sarà rilasciato un attestato abilitante (di idoneità) all'incarico di convogliatore-trasportatore di uccelli d'affezione.
L'obiettivo del Convegno è di fare il punto sulle attuali norme in vigore che regolano il trasporto degli uccelli d'affezione ai fini di una maggiore tutela e benessere. Creare, in questa particolare circostanza, il punto di confronto Ministero e realtà produttive per colmare il vuoto legislativo. Considerato che l'argomento interessa centinaia di cittadini abruzzesi e migliaia di allevatori italiani ogni anno si evince l'utilità sociale, sanitaria e legale di tale incontro, congiunto alla formazione didattica per gli studenti e al tempo stesso ludico-ricreativa con mostra ornitologica, per quanti, cittadini o semplici avventori volessero prendervi parte.
Promozione
Stampa locale, stampa specialistica, ufficio stampa FOI, sito internet FOI, vari siti internet ornitologici, locandine, manifesti e brochure distribuite in punti strategici (Associazioni, Comune, Provincia, Regione, ecc.).
Contatti e prenotazioni
Tutti gli interessati sono invitati a trasmettere la scheda d'iscrizione entro il 15 gennaio 2010, via e-mail oppure per posta alla Segreteria o alla Presidenza del Raggruppamento Sicilia.
La partecipazione è gratuita ed il numero massimo dei partecipanti previsti è di n. 50.
Programma del corso
Ore 9,30 - Introduzione e presentazione dei lavori
- Le norme sul trasporto degli uccelli d'affezione
Dr. Francesco Badalamenti
(Presidente del Raggruppamento Ornicoltori Siciliani)
Ore 10,00 - Aspetti sanitari per il trasporto degli uccelli d'affezione
- Revisione delle più frequenti patologie a carico degli uccelli da gabbia e da voliera.
Dr. Ignazio Pumilia
Medico veterinario indirizzo Patologia aviaria
Ore 11,00 Coffe break
Ore 11,30 - Etica comportamentale dell'allevatore
- Proposta di semplificazione della normativa sulla detenzione della più comune avifauna autoctona.
Dr. Massimo Natale
Direttore della rivista "Alcedo", Ornitologia e Natura
Ore 12,15 -Avifauna siciliana, sia di passo che stanziale e conseguente
protezione dell'ambiente.
Ing. Leone Giuliano Pidalà
Direttore della rivista "Uccelli in Natura", Birdwaching - Fotografia - Natura
Ore 13,00 Dibattito e valutazione finale
Test di idoneità e rilascio attestati
Ore 14,00 Brunch
Messina 8 maggio 2010 - Palestra "Villa Dante"
INTRODUZIONE
Negli ultimi anni è notevolmente aumentato il numero di uccelli da gabbia e da voliera allevati a fini esclusivamente ornamentali: il fenomeno è legato a ragioni sociologiche legate ai cambiamenti di costume che sta attraversando la nostra società. Le numerose ricerche recentemente pubblicate dalle principali riviste internazionali sulle malattie degli uccelli d'affezione, i pregevoli volumi diffusi e i vari accessori e alimenti, prodotti dall'industria per questi animali, sono un'evidente conseguenza dell'attenzione sempre crescente verso i volatili come animali da compagnia.
Da una recente stima del Ministero della Salute è stata evidenziata la presenza, in Italia, di 12 milioni di canarini, numero di gran lunga superiore a quello dei più tradizionali cani e gatti, senza contare le numerose altre specie di uccelli d'affezione (pappagalli, specie aviari esotiche, indigene e loro ibridi). L'esistenza di centinaia di razze diverse, selezionate negli ultimi sei secoli in funzione dell'attitudine al canto, del tipo di piumaggio, della forma e posizione del corpo o, ancora, del colore e del disegno delle penne, sono la testimonianza plausibile della crescente attenzione verso questi animali. Lo svolgimento, ogni anno, di numerose competizioni di bellezza genera, altresì, un interessante valore commerciale di questi uccelli con cifre che variano dalle 50 ai 1.500 euro l'uno; in Inghilterra esemplari di razza Border possono superare le 2.000 sterline e il conseguente mercato che ne deriva, fa sì che gli allevatori pretendano per i loro animali la stessa attenzione, in termini di tutela e benessere, che si dedica agli altri animali domestici.
La Sicilia con le sue 24 Associazioni Ornitologiche conta complessivamente circa 1.900 allevatori di uccelli d'affezione. La realtà ornitologica siciliana rappresenta circa il 10% dei quasi 20.000 allevatori italiani iscritti al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.) curato dalla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I. -ONLUS).
DISCIPLINARE relativo alla protezione durante la movimentazione sportiva e non commerciale di uccelli d'affezione
Il presente Disciplinare intende definire le misure atte a garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari intra e interspecifici relativi agli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera, nonché per i rischi relativi alla tutela del loro benessere durante l'allevamento, l'esposizione, il trasporto e gli spostamenti in genere, come imposto dal Regolamento (CE) N.° 1/2005 e dalla Lettera 0017428-P-28/08/08 del Ministero Salute
1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli
Gli uccelli allevati e trasportati devono essere identificati.
Gli uccelli si considerano identificati se dotati di anellino individuale (Reg. CE 1808/2001, art. 36, par 1° e 5) da cui sia possibile risalire all'origine e in grado di garantirne l'allevamento di provenienza alla nascita. Per le specie aviarie incluse negli Allegati CITES e per le quali non è prevista l'applicazione dell'anellino identificativo rimane valida la stessa certificazione CITES che accompagna l'animale. Per quanto riguarda gli anellini, questi devono essere "ufficiali" ovvero forniti all'allevatore da Federazioni riconosciute dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM) ovvero autorizzati da altre Istituzioni dello Stato. Tali anellini devono riportare tutti i dati necessari a risalire al nome e all'indirizzo dell'allevatore. I registri, preferibilmente informatizzati, in cui vengono registrati i dati indicati ("Registro Nazionale Allevatori") sono pubblici e vengono aggiornati annualmente.
È tollerata la presenza di uccelli privi di anello in numero inferiore o uguale al 10% del numero totale di uccelli trasportati a nome di uno stesso proprietario, o comunque un massimo di una unità per un numero di soggetti trasportati inferiore a dieci. In tal caso l'allevatore dovrà fornire autocertificazione scritta e firmata che dia informazioni sull'origine e la provenienza di tali esemplari. Da tale conteggio sono esclusi i soggetti CITES privi di anello per i quali è sufficiente la certificazione CITES.
2. Note tecniche generali sul contenitore per il trasporto( gabbia o trasportino)
Il contenitore per il trasporto, gabbia o trasportino può essere "singolo", "doppio" o "collettivo". La definizione è riferita solo ed esclusivamente alle modalità di stabulazione degli uccelli trasportati. Nel "singolo", l'uccello occupa da solo un proprio spazio; nel "doppio", i due soggetti occupano uno spazio comune a loro due soltanto; nel "collettivo", lo spazio riservato è occupato da più soggetti contemporaneamente. Un contenitore per il trasporto ("trasportino") che comprenda più box singoli non è da considerarsi "collettivo" ma "singolo".
Note tecniche generali sul contenitore/trasportino:
essere preferibilmente in plastica o altro materiale (eventualmente protetto da apposita vernice atossica) facilmente lavabile e disinfettabile, deve avere preferibilmente angoli smussi che mal si prestano a raccogliere sudiciume difficilmente asportabile;
essere robusto e resistente agli urti accidentali; di materiali e fogge tali da non determinare rischio di lesioni e sofferenze per gli animali;
essere di dimensioni adeguate al numero di soggetti che si vogliono trasportare; gli uccelli all'interno devono potersi comodamente appollaiare sui posatoi senza toccarsi reciprocamente e assumendo la posizione naturale per la specie a cui appartengono, la coda non deve toccare la lettiera e la testa non deve toccare la copertura, nessuna parte del corpo degli uccelli deve urtare contro le superfici del contenitore;
essere provvisto di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità sufficiente a garantire l'approvvigionamento alimentare per tutta la durata del viaggio. Tale condizione non è obbligatoria per gli Psittacidi a condizione che vengano rispettate le soste programmate;
consentire il passaggio di luce appena sufficiente a creare una condizione di penombra;
essere provvisto di posatoi di diametro adeguato alla specie e fondo in carta o altro materiale assorbente.
posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse del trasportino devono essere puliti, ovvero privati del sudiciume grossolano dell'utilizzo precedente e preferibilmente disinfettati ad ogni utilizzo.
Per quanto disposto alla lettera a del presente paragrafo e dal successivo paragrafo intitolato " Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino" è previsto un periodo di adeguamento dei materiali e delle dimensioni pari ad anni 3 a partire dall'entrata in vigore del presente Disciplinare.
3. Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino
Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:
Passeriformi
Ploceidi
Indigeni ed Esotici
Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentare
Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato " Note speciali per Pappagalli e Ondulati" .
Trasportino singolo:
- taglia piccola (massimo cm 15 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, altezza cm 10.
-
taglia grande (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, altezza cm 12,5.
Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi ): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.
Densità:
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taglia piccola (massimo 15 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno);
-
taglia grande (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq cadauno).
4. Condizioni generali per il trasporto
Non trasportare uccelli in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili ovvero usare trasportini adeguati, preferibilmente in plastica (lavabili e disinfettabili), provvisti di posatoi adeguati alla specie e spazio sufficiente al numero di soggetti.
Assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio. I trasportini devono essere provvisti di cibo e acqua ad eccezione degli Psittacidi a condizione che vengano rispettate le soste programmate. Gli uccelli devono viaggiare in condizioni di penombra in modo che la luce sia sufficiente a consentire loro di raggiungere mangiatoie e beverini, ma non tanto da farli muovere troppo durante il trasporto per evitare traumi conseguenti all'eccessivo movimento. La durata del viaggio deve essere ridotta al minimo.
Gli uccelli devono essere idonei per il viaggio previsto: è proibito trasportare uccelli ammalati, sofferenti, in riproduzione o non autosufficienti, salvo che meta del trasporto non siano strutture veterinarie o istituti di cura.
Evitare di unire nello stesso trasportino uccelli granivori e insettivori, di specie diverse, con diverse abitudini etologiche, alimentari ecc.
All'interno del mezzo di trasporto i trasportini devono essere opportunamente collocati in modo tale che tutti abbiano il lato semitrasparente in posizione tale da ricevere luce. Non è consentito stipare i trasportini in modo accidentale, al buio, in bilico, in posizione instabile, con insufficiente aerazione, all'aperto, ecc.
5. Mezzo di trasporto
Il veicolo per il trasporto degli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera può essere costituito anche da un comune mezzo di trasporto civile abilitato al trasporto di cose e persone purché i trasportini vengano alloggiati in maniera stabile e in posizione tale da ricevere luce naturale o artificiale necessaria a garantire un minimo di visibilità all'interno dei contenitori stessi, e possano usufruire di una sufficiente ventilazione.
Qualora il trasporto avvenga nel vano bagagliaio di un pullman o comunque nel vano dedicato di altro mezzo sprovvisto di fonti di luce, il viaggio deve prevedere soste almeno ogni 3 ore e della durata minima di 20 minuti durante i quali il trasportatore incaricato deve provvedere a illuminare i contenitori affinché gli uccelli possano mangiare e bere. Durante tali soste è opportuno non scaricare i contenitori dal mezzo di trasporto, pertanto risulta utile disporli con il lato trasparente verso finestrini a vetro o portiere apribili.
Tali disposizioni non si applicano se il viaggio avviene durante le ore notturne.
6. Convogliatore
Il trasportatore/convogliatore deve essere persona competente, cioè idonea al trasporto degli uccelli oggetto di tale Disciplina al fine di non arrecare spavento, lesione, stress o sofferenza agli animali. A tale scopo l'iscrizione alla Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS costituisce attestato abilitante. La Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS può, tuttavia, organizzare corsi di abilitazione riconosciuti dalle istituzioni preposte ai controlli per necessità di viaggi di durata superiore alle 6 ore escluse le soste o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità.
Il numero di uccelli trasportabili non è predefinito, ma variabile in funzione delle potenzialità contenitive dei trasportini, del mezzo di trasporto e delle capacità riconosciute al convogliatore.
7. Corso di abilitazione per convogliatore
Sono incaricati del trasporto di uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera, per spostamenti di durata superiore alle 6 ore escluse le soste o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità coloro che, a seguito di verifica, vengono abilitati a svolgere tale incarico.
Il corso di abilitazione ha la durata minima di 5 ore e verte su materie di anatomia, fisiologia ed etologia, accudimento animali, cure di emergenza, per le specie aviarie oggetto del trasporto, nonché dell'impatto sul benessere degli uccelli dello stile di guida. Tale corso ha la funzione di istruire le persone incaricate fornendo nozioni di base finalizzate a maneggiare animali e mezzi in modo da non arrecare spavento, lesioni, stress o sofferenza agli animali.
L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di una prova di verifica effettuata da una Commissione d'esame costituita da:
Un Rappresentante dei dottori in medicina veterinaria;
Un Rappresentante della Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS.
Al superamento dell'esame finale viene rilasciato un apposito attestato abilitante ( di idoneità) al l'incarico di trasportatore o convogliatore (All. C).
8. Note speciali per Pappagalli e Ondulati
I contenitori per il trasporto dovranno avere le seguenti caratteristiche:
materiali: metallo, legno o plastica;
se il legno viene verniciato, è obbligatorio utilizzare vernici atossiche onde evitare intossicazioni in caso di ingestione;
l'uso dei posatoi è facoltativo e a discrezione dell'allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata e all'indole;
il fondo deve essere ricoperto con una lettiera di legno o cartone o altro materiale assorbente;
evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli, danni e sofferenze agli animali (esempio grigliati sulle pareti laterali in cui gli uccelli potrebbero impigliarsi con le unghie o le ali). La griglia va utilizzata come tetto del contenitore per dare aria e luce.
L'uso delle mangiatoie interne e degli abbeveratoi con acqua libera è facoltativo e a discrezione dell'allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata, all'indole, alle soste programmate e al vano del mezzo di trasporto entro cui tali animali vengono trasportati;
Mangiatoie e beverini possono essere utilmente sostituiti da frutta adeguata alla specie trasportata. La sosta per cibo e acqua deve essere organizzata tenendo conto delle modalità di abbeverata e di alimentazione adottate.
E' proibito l'utilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo con zincatura a caldo, a causa del potenziale tossico per tutti gli uccelli. E' consentita la protezione con vernici atossiche e con zincatura a freddo.
Le dimensioni minime delle gabbie variano in funzione delle taglie delle diverse specie:
Trasportino singolo:
- Taglia (lunghezza) fino a cm 15: lunghezza almeno cm 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno cm 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno cm. 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm.2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9.
- Taglia (lunghezza) compresa fra cm. 36 e 50: lunghezza almeno cm.2 in più rispetto la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9. Fanno eccezione :Ara, Cacatua ecc. per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.
Trasportino doppio:
- Taglia (lunghezza) fino a cm. 15 : lunghezza e larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm. 9. Nel caso di due soggetti di taglia 15 cm, il trasportino sarà di 17 per 17 per 9 cm di altezza.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25 : lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35 : lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm. 36 e 50 : lunghezza e larghezza almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm . Fanno eccezione Ara, Cacatua e ecc. per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai 50 cm.
- Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.
Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi , con più di due soggetti per trasportino.
9. Documentazione di trasporto
Il trasportatore o il convogliatore devono essere provvisti della seguente documentazione:
autocertificazione di trasporto ( Mod. 4 oppure sostitutivo come Scheda ingabbio, vedi All. A) che ogni singolo allevatore affidatario compila e sottoscrive e dal quale è possibile evincere:
- allevatore, proprietario o detentore (identificazione mediante n. di registrazione al Registro Nazionale Allevatori rilasciato da una Federazione affiliata alla COM);
- ubicazione dell'allevatore;
- specie, numero e stato sanitario degli uccelli trasportati;
- luogo di partenza e destinazione;
- orario di partenza e di arrivo, ovvero durata presunta del viaggio;
- dettaglio soste ove necessario;
- generalità del trasportatore/convogliatore;
certificato sanitario per l'introduzione in Italia da altri Stati membri di animali da compagnia ( All. B );
attestato di idoneità all'incarico di trasportatore o convogliatore (All. C), ove necessario (art.7);
attestato di trasportatore o convogliatore incaricato ad effettuare il trasporto degli uccelli con fini esclusivamente sportivi, ludici e non commerciali, compilato dal Presidente dell'Associazione Ornitologica di appartenenza o dal Presidente della Federazione Ornicoltori Italiani. Il presente attestato ( All. D ) è obbligatorio solamente per il trasporto di uccelli in quantità superiore a 50.
Il parere del Ministero della Salute in merito al Disciplinare F.O.I. Onlus
Il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale, incaricato dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, ha emesso un parere positivo in seguito alla proposta del Disciplinare FOI relativo alla protezione durante l'allevamento, l'esposizione e la movimentazione sportiva e non commerciale degli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera.
Il Responsabile del reparto Benessere Animale - dott. G. Lombardi, ha riconosciuto gli iscritti FOI come "appassionati e profondi conoscitori" dell'allevamento di uccelli ornamentali, definendo il Disciplinare " ben articolato e fondato su precise conoscenze tecniche ".
Per la prima volta, quindi, si è ottenuto un riconoscimento ufficiale circa le capacità e la preparazione degli ornicoltori federati nella F.O.I. Onls, evidenziando "la competenza specifica negli uccelli da voliera e d'affezione " supportata da profonda passione, al fine di rispettare il benessere degli animali in questione.
Nel documento viene altresì consigliato di "inserire in coda al Disciplinare le fonti bibliografiche di allevamento e di benessere considerate per ogni categoria di volatile compreso nel capitolato" con lo scopo "di approfondire ma anche di condividere le conoscenze tra chi si interessa al problema".
Il dott. G. Lombardi, inoltre, evidenzia che "tutto il documento si sforza di rispettare le esigenze del benessere degli animali allevati accanto alle esigenze proprie dell'attività (di allevamento, esposizione e movimentazione)", esprimendo un "giudizio positivo alla proposta del Disciplinare FOI" considerato come un'ottima base su cui lavorare per la tutela dei volatili ornamentali.
Un altro passo avanti è stato, quindi, compiuto affinché il movimento nazionale degli allevatori federati nella FOI venga pienamente riconosciuto e tutelato in tutte le sue attività non a scopo di lucro, evitando per il futuro di incorrere in incomprensioni generate da mancanza di specifica normativa a riguardo e/o da erronee interpretazioni e arbitrarie applicazioni legislative.
TRASPORTO E BENESSERE DEGLI UCCELLI D'AFFEZIONE
argomentato caposaldo costruito dal Ministero Salute
Il documento dell'Uff.VI /Benessere animale del Dipart. per la Sanità pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute (Lettera 0017428-P-28/08/08) ha fornito una importante risposta ad un quesito posto dalla F.O.I ONLUS, in merito all'applicabilità del noto Regolamento (CE)N.1/2005 al trasporto degli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera.
Riportiamo il documento integrale con un commento, considerata la particolare importanza del tema e l'efficacia della decisione assunta dal Ministero.
In riferimento alla richiesta di chiarimenti di codesta Federazione relativa all'applicabilità del regolamento (CE) N.1/2005 al trasporto di uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali, si rappresenta quanto segue.
Il Regolamento (CE)N.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità europea in relazione ad una attività economica.
Sebbene il concetto di "finalità economica del trasporto" non abbia ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento in questione, si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali hobbistiche, sportive, ludiche, didattico - culturali, non debba ricadere nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) N.1/2005. Infatti, secondo il parere dello scrivente Ufficio, l'obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od Enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale dell'impresa.
Pertanto, il trasporto di uccelli operato dagli allevatori amatoriali delle Associazioni che costituiscono la Federazione Ornicoltori Italiani Onlus, sia in maniera diretta che attraverso trasporti collettivi curati dalle singole Associazioni e/o dalla stessa Federazione mediante i così detti "convogliatori" per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive, non ricade nell'ambito d'applicazione del Regolamento (CE) N.1/2005, ancorché nell'ambito delle stesse manifestazioni sportive possano realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.
La finalità non lucrativa della F.O.I. è statuita anche dall'iscrizione nel registro delle ONLUS per il perseguimento oltre che di finalità d'utilità sociale, che nel caso specifico riguardano la promozione dello studio, il miglioramento, la salvaguardia, lo sviluppo e la conservazione del patrimonio ornitologico, anche di finalità non speculative, di lucro e commerciali nel settore ornitologico amatoriale.
Tuttavia, fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movimentazione di animali vivi, è comunque necessario che la FOI si impegni a salvaguardare il principio generale del Regolamento (CE) N. 1/2005, dove viene sancito che " nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili", mediante un'adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di accadimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli animali trasportati subiscano disagi incompatibili con il benessere animale.
Si sottolineano i seguenti punti chiave:
1° Si prende in considerazione l'applicazione del Regolamento (CE) n.1/2005 specificamente "al trasporto degli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali", cioè esattamente l'ambito degli associati FOI. Non siamo più mescolati con le galline e le anatre. E' la prima volta che si entra in tale specificità ed ora non dovrebbero esserci più dubbi di alcun genere sulla non applicabilità ai nostri uccelli; la precedente interpretazione (DGV/X/45209 )del 14/12/06 non evidenziava gli uccelli d'affezione.
2° La conclusione:".si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico - culturali, non debba ricadere nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n.° 1/2005 ." è chiara, netta e non lascia adito a dubbi: chi svolge le tipiche attività sportive di allevamento amatoriale non è soggetto- per il trasporto- al Regolamento citato. E' un primo riconoscimento "ufficiale" che crea un utile precedente anche a proposito delle ipotesi fiscali.
E' però bene precisare che chi "va oltre", ad es. raccoglie significative quantità d'uccelli da altri allevatori e li va a commercializzare per proprio conto, in qualunque luogo e modo, rischia di non rientrare più nell'ambito sportivo, con tutto ciò che ne segue sul piano non solo del trasporto ma anche fiscale.
3° Viene riconosciuta la figura , il ruolo e l'attività dei "convogliatori", come utile per lo svolgimento delle finalità statutarie non lucrative di FOI e degli associati. Pertanto, chi "convoglia" soggetti di altri allevatori ed indipendentemente dalla quantità svolge attività non commerciale ed il trasporto così effettuato non ricade sotto le prescrizioni del Regolamento (CE) n.° 1/2005.
4° L'ultimo capoverso è chiaro ed invita gli allevatori, gli amatori e la Federazione nella quale sono federati a dare un concreto contributo a tutelare il benessere degli animali, al fine di attuare quanto predisposto dal Consiglio Europeo con il Regolamento più volte citato. E' stato predisposto da FOI e SOR un apposito disciplinare che stabilisce norme a tutela del benessere degli uccelli nelle varie fasi delle nostre attività:
- Allevamento e detenzione;
- Esposizioni sportive, secondo normative COM;
- Trasporto;
- Mostre-scambio (proposta limitata, per ora, alla sola manifestazione di Reggio Emilia).
Il disciplinare prevede i vincoli e le norme a cui gli allevatori devono attenersi.
5° Non sono necessari né corsi né autoveicoli speciali per il trasporto dei nostri uccelli effettuati nell'ambito amatoriale.
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